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Indicazione AIC in fattura elettronica

Con Decreto 20 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017) il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito le «Modalità tecniche di indicazione dell’AIC sulla fattura elettronica, nonché modalità di accesso da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco ai dati ivi contenuti». 

A decorrere dal 1° gennaio 2018 nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul codice AIC e il corrispondente quantitativo. Pertanto nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco «DatiBeniServizi» (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione «DettaglioLinee» (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni: 

A) «CodiceTipo» (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO; 

B) «CodiceValore» (sezione 2.2.1.3.2), codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori: 0 = farmaco uso umano; 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti); 9 = parafarmaco uso umano o veterinario; 8 = omeopatico uso umano o veterinario; 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti; 

C) «UnitaMisura» (sezione 2.2.1.6): «Confezioni» o «Posologie» sono le unità di misura in cui è espresso il campo «Quantità» (identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche; 

D) «Quantità» (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC».

É fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni. 

Ogni informazione potrà essere richiesta alla UOC contabilità e bilancio – distretto di Pieve di Soligo contattando il numero 0438/664363-664384 o all’indirizzo di posta elettronica fatturepassive@aulss2.veneto.it

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Ultimo aggiornamento: 17/07/2023