Home > PEC - Posta Elettronica Certificata dell'Azienda ULSS2 Marca trevigiana

PEC - Posta Elettronica Certificata dell'Azienda ULSS2 Marca trevigiana

AVVISO IMPORTANTE
È vietato utilizzare la PEC istituzionale per la notificazione di atti giudiziari o altre comunicazioni private ai dipendenti / collaboratori dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, che declina con il presente avviso ogni responsabilità per il buon fine della consegna ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di notificazioni.
 
 
1. Come comunicare con l'Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana attraverso PEC
Per la presentazione, in modalità telematica, di documenti ed istanze all'Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana è attiva la presente casella di Posta Elettronica Certificata – PEC:
 
 
2. Indicazioni operative
Per rendere più sicuro e veloce lo smistamento ai responsabili dei procedimenti delle comunicazioni ricevute alla casella PEC dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, il mittente dovrà tener conto delle seguenti indicazioni operative:
 
  1. un messaggio di posta elettronica deve contenere un unico documento / istanza; a titolo di esempio:
    • un soggetto che debba trasmettere 3 domande (comprensive di tutti gli allegati) per la sua partecipazione a 3 diversi bandi o selezioni, dovrà inviare 3 messaggi PEC distinti, uno per ogni istanza che intenda presentare
    • un’azienda pubblica o privata, che debba inviare documenti relativi a 5 procedimenti diversi, dovrà inviare 5 messaggi PEC distinti, uno per ogni procedimento
  2. il singolo documento destinato a più strutture interne dell’Azienda ULSS dev’essere trasmesso in un unico messaggio PEC, nel quale saranno indicati tutti gli indirizzi di riferimento;
  3. nell’oggetto della comunicazione occorre precisare il tipo di richiesta e/o l’indicazione sintetica del contenuto della comunicazione;
  4. nel corpo della mail dovrà essere riportata:
    • la struttura / ufficio destinataria;
    • una breve descrizione dell’istanza; nelle ipotesi di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc.) si dovrà fornire il riferimento all’istanza principale, richiamandone l’oggetto, la data di invio e, se conosciuto, il numero di protocollo di registrazione al Protocollo Generale;
    • i dati identificativi del richiedente; 
  5. allegati:
    • formati ammessi ai messaggi in entrata, ricevuti dalla casella PEC dell’Azienda ULSS, possono essere allegati esclusivamente file in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Si richiedono per i documenti di testo o scansionati i seguenti formati: .pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml.
      I messaggi, i cui allegati non rispettino le caratteristiche di formato sopraindicate e che potrebbero presentare problemi di sicurezza informatica, vengono respinti.
    • altre caratteristiche richieste per gli allegati sono:
    • riportare nel proprio nome file una sintetica descrizione del contenuto, ad esempio “domandaconcorso.pdf”;
    • non contenere, nella denominazione del file, caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti;
    • non superare la dimensione massima di totali 20 MB;
    • nel caso di più allegati trasmessi in formato immagine di processo di scansione, le pagine di ciascun file dovranno essere omogenee per “dimensione pagina” (formato A4, margini ecc.), “orientamento” (verticale/orizzontale), scelta cromatica della scansione (preferibilmente in bianco/nero).
 
3. Cos'è la PEC
La PEC – Posta Elettronica Certificata è un sistema di trasmissione/ricezione di messaggi di posta elettronica che fornisce al mittente la certezza, con valore legale, dell’invio e della consegna dei messaggi al destinatario, che, a sua volta, ha certezza della provenienza ed integrità del messaggio e dei file ad esso allegati.
 
Ai messaggi scambiati tra le caselle di Posta Elettronica Certificata al mittente e al ricevente la norma attribuisce lo stesso valore della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. Attraverso comunicazione senza carta, validamente opponibili in giudizio, si possono inoltrare istanze e documenti alla Pubblica Amministrazione e ricevere direttamente riscontro telematico della loro avvenuta consegna.
 
4. Obbligo o facoltà di utilizzo PEC
Tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzare la Posta Elettronica Certificata, mediante il collegamento delle caselle PEC al registro di protocollo generale, per tutte le istanze e le comunicazioni valide ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza.
 
Gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni sono disponibili attraverso la consultazione dei siti www.indicepa.gov.it
 
Anche le Imprese ed i Professionisti iscritti in albi e registri pubblici, hanno l’obbligo di dotarsi di casella di PEC per lo scambio di comunicazioni e documenti con la Pubblica Amministrazione. 
 
Per quanto concerne le prime, dal 1° luglio 2013, ai sensi dell’art.5 bis del Codice Amministrazione Digitale – CAD (come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5/bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni”), la trasmissione di istanze, dichiarazioni, dati, informazioni e documenti tra imprese ed amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente in modalità telematica. 
 
L’Azienda ULSS, pertanto, non può più accettare da detti operatori economici, o effettuare i forma cartacea, le comunicazioni, ma esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata. Sono fatte, salve le modalità di trasmissione cartacea se espressamente previste nei bandi di gara, nelle procedure di appalto pubblico, ai sensi del relativo Codice degli appalti pubblici.
 
Il privato cittadino può, a sua volta, dotarsi di una casella PEC, per ricevere e trasmettere comunicazioni alle pubbliche amministrazioni: tale facoltà, disciplinata ora dall’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), gli consente di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. Tale indirizzo digitale sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni; una volta dichiarato il domicilio digitale, dunque, salvo i casi in cui sia prevista dalla norma una diversa modalità di comunicazione, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare con i cittadini esclusivamente tramite i domicili digitali dichiarati, senza oneri di spedizione a loro carico.
 
Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono attribuite ad un’unica persona fisica (cittadino) o giuridica (Ente Pubblico, Ditta, Professionista). Ai fini della corretta individuazione del mittente del documento, si richiede, pertanto, che i soggetti titolari di PEC trasmettano a questa Azienda ULSS comunicazioni e documenti di cui siano direttamente gli autori. Non risulta infatti contemplata dalla norma, la possibilità di spedire documenti per conto di un soggetto diverso da quello a cui la casella PEC sia stata rilasciata, fatta salva la possibilità di esplicito mandato di rappresentanza previsto dall’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000.
 
5. Registrazione a protocollo
Saranno sottoposte a registrazione al Protocollo Generale, secondo il disposto dell’art. 40-bis del CAD, le mail ricevute dai seguenti mittenti, che presentino le caratteristiche di seguito specificate:
 
Pubbliche Amministrazioni:
  1. comunicazioni provenienti da caselle e-mail non certificate purché il corpo del messaggio o il documento allegato, siano muniti di firma digitale;
  2. documenti provenienti da caselle e-mail non certificate purché il corpo del messaggio o il documento allegato, siano provvisti di segnatura di protocollo, ai sensi dell’art. 55 del DPR 445/2000, art. 20 del DPCM 3.12.2013 – Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
  3. provengano da PEC, il cui indirizzo sia stato pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti privati
  1. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
  2. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l’autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 
  3. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore (istanze e comunicazioni trasmesse ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000);
  4. trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC INAD, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In quest’ultimo caso, la trasmissione da PEC costituisce dichiarazione vincolante per il mittente di accettazione dell’invio degli atti e provvedimenti che lo riguardano alla stessa casella PEC.
 
Imprese e professionisti:
Comunicazioni provenienti dalla propria casella di posta elettronica certificata, pubblicata nel registro Imprese delle Camere di Commercio o nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui al DM 19.3.2013.
 
6. Indirizzi di posta elettronica ordinaria
Si ricorda che gli indirizzi e-mail, associati alle singole Aree, Direzioni, Unità Organizzative ecc., non sono indirizzi di Posta Elettronica Certificata, bensì caselle istituzionali preposte allo scambio di informazioni con il cittadino ed alla ricezione ed invio di comunicazioni non ufficiali, per le quali non sia necessaria la registrazione di data e protocollo della corrispondenza dell’Ente.
 
7. Ulteriori informazioni


Unità Operativa Complessa Affari generali e legali
Ufficio protocollo e flussi documentali

sede legale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, n.37 31100 Treviso 

contatti: tel. 0422-323286 – email: protocollo@aulss2.veneto.it

orario al pubblico per informazioni telefoniche: 
dal lunedì al venerdì 8.30 – 17.30 (orario continuato) 
 
orario apertura sportello al pubblico: 
dal lunedì al venerdì 8.30 – 15.30 (orario continuato)
Ultimo aggiornamento: 27/09/2023