L'incremento dei tempi di attesa, in particolare per quanto riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rappresenta una delle sfide maggiori nel settore sanitario. Di fronte a questa problematica, il Ministero della Salute, insieme alle Regioni e alle Aziende Sanitarie, ha progressivamente messo in atto delle misure volte a limitare tale fenomeno.
Per “tempo di attesa” si intende il numero di giorni che intercorre tra la data del contatto dell’utente con il centro prenotazioni e la data prenotata (prima data disponibile per effettuare la prestazione).
La Regione del Veneto, in linea con la programmazione nazionale, ha individuato un insieme di circa 70 prestazioni ambulatoriali più significative da monitorare (da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 1164/2019).
Queste sono definite “prestazioni traccianti”.
L’obiettivo affidato alle aziende ULSS è il rispetto di un tempo di attesa massimo standard per le prestazioni traccianti erogate ai residenti. Tale tempo varia a seconda della classe di priorità indicata dal medico prescrittore:
U = Urgente, entro 24 ore dalla presentazione
B = Breve attesa, entro 10 giorni dalla data di prenotazione
D = Differita, entro 30 giorni dalla data di prenotazione
P = Programmabile, ovvero riferita a problemi che richiedono approfondimenti ma che non necessitano di risposta in tempi rapidi; queste prestazioni sono comunque da garantire entro 90 giorni dalla data di prenotazione
I tempi indicati sono garantiti solo per le prime visite o prime prestazioni (ovvero la prima volta che il paziente viene visto per quel problema), e non per i controlli o gli approfondimenti successivi. Tutte le prestazioni successive sono considerate prestazioni “di controllo”, che non rientrano nel sistema della prioritarizzazione, ma vanno assicurate nei tempi di volta in volta stabiliti dagli specialisti che hanno preso in carico il paziente.
Il paziente ha la possibilità di non accettare la prima disponibile proposta, perché preferisce recarsi in un ambulatorio diverso (ad esempio più vicino a casa) o richiede la prestazione in una data diversa, in questi casi i tempi sono comunque monitorati, ma la prestazione esce dal conteggio della performance aziendale.
In conclusione il calcolo della performance avviene sulle prestazioni traccianti “garantite” (prestazioni di primo accesso per i residenti nel territorio dell’ULSS 2), per le quali l’assistito ha accettato la prima data disponibile.
I percorsi di tutela attivati e adottati sono esplicitati all'interno del PRGLA
I dati sono relativi al valore mediano dei tempi di attesa e al numero dei ricoveri programmati per le prestazioni elencata nel Piano Nazionale Gestione Liste di Attesa - PNGLA per la classe di priorità A
In questa sezione vengono illustrati gli ambiti di garanzia e percorsi di tutela dell'Ulss2.Vuoi prenotare una prestazione tramite call center, allo sportello oppure on-line (tramite piattaforma aziendale o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale)?
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La percentuale di rispetto dei tempi di attesa previsti è la principale misura della performance relativa ai tempi di attesa, e rappresenta la quota di prestazioni che rispettano il tempo standard relativo alla specifica classe di priorità.
Pertanto una percentuale di rispetto del 90% indica che su 100 prestazioni erogate, 90 sono state erogate entro il tempo standard. Di norma ci si riferisce sempre alle prestazioni “traccianti”, “garantite”, con prima data disponibile accettata dall’assistito. Quindi, ad esempio, una percentuale del 90% in classe P, indica che su 100 prestazioni (primi accessi) erogate a residenti nel territorio dell’ULSS che hanno accettato la prima data disponibile, in 90 casi la prestazione è stata erogata entro i 90 giorni.
Sia a livello Nazionale che Regionale vi è stata una regolamentazione su questo argomento e le indicazioni della Regione Veneto sono riportate negli allegati di seguito riportati.
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