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Pagare le tariffe previste ai sensi del D. Lgs. 32/2021 - Settore alimentare

Panoramica

Il Decreto Legislativo 32/2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625. 

Come fare

Per le aziende che operano nei settori ricadenti nella filiera agroalimentare, il D. Lgs. 32/2021 prevede: 

  1. Tariffe forfettarie annuali: per gli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti del settore alimentare una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività. Le tariffe sono differenziate in base alla fascia di rischio igienico-sanitario dello stabilimento (bassa, media, alta), la cui attribuzione viene stabilita dal Servizio competente dell’ULSS.
  2. Pagamento degli oneri a seguito di controlli ufficiali originariamente non programmati e di controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta dell’operatore. Si definiscono controlli ufficiali originariamente non programmati i controlli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità oppure eseguiti al fine di verificare la risoluzione di una o più non conformità rilevate. Si specifica che rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico. In questi casi viene applicata la tariffa su base oraria prevista dall’art. 10, comma 2 del D. Lgs. 32/2021. 

Applicazione delle tariffe forfettarie annuali

Le tariffe forfettarie annue, di cui al punto 1, sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale e, nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, l’Azienda ULSS applica un’unica tariffa corrispondente a quella dell’attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall’Azienda ULSS.

Il decreto prevede inoltre che alla tariffa base sia applicata una maggiorazione dello 0,5% in attuazione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) come previsto dall’articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 625/2017.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Operatori del Settore Alimentare che hanno iniziato una o più attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs 32/2021, in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono tenuti a trasmettere l’autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente all’indirizzo PEC protocollo.aulss2@pecveneto.it.

L’autodichiarazione va inviata anche nel caso in cui si ritenga di non essere soggetti al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo di esclusione.

Si precisa che tale autodichiarazione deve essere prodotta per ogni insediamento registrato ed è soggetta alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 in caso di dichiarazioni mendaci. 

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs 32/2021, non sono tenuti all’obbligo di invio dell’autodichiarazione:

  1. gli operatori di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2 del D.Lgs. 32/2021;
  2. le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
  3. i depositi conto terzi di alimenti;
  4. i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
  5. i cash and carry.

In base alle informazioni acquisite dall’autodichiarazione e al possesso dei requisiti previsti per legge, la fattura sarà contestualmente emessa da questa Azienda per l’anno in corso e nei successivi anni, come previsto per legge, entro il 31 marzo di ogni anno.

Pagamenti 

La fattura sarà disponibile in formato elettronico nel cassetto fiscale dell’Operatore del Settore Alimentare, corredata dal bollettino IUV per il pagamento. Il pagamento dovrà avvenire attraverso i canali PAGOPA – Mypay entro la scadenza prevista per legge di 60 giorni dall’emissione del documento contabile.
In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa entro la scadenza di 60 giorni è prevista l’applicazione della maggiorazione del 30% sull’importo dovuto e l’applicazione degli interessi legali. In caso di ulteriore inadempimento, l’Azienda Sanitaria attiverà le procedure per la riscossione coattiva del credito.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2026