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Tracciabilità fornitori

La legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3 e art. 6) come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). [PER LE CONSEGUENZE MANCATA INDICAZIONE CIG E CUP]

Dal link sottostante è scaricabile il modulo che deve essere utilizzato ai fini della tracciabilità per comunicare le variazioni IBAN al Servizio Contabilità e bilancio.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente ed inviato esclusivamente mediante la seguente PEC: sef.aulss2@pecveneto.it.

Nel caso non fosse possibile la firma digitale, si dovrà allegare anche il PDF del documento di identità del Legale Rappresentante.

Per informazioni in merito, è possibile contattare il Servizio Contabilità e bilancio – Ufficio Mandati ai seguenti recapiti: 0422 323561 - 323564 – 323569 o all’indirizzo email mandati@aulss2.veneto.it

Ultimo aggiornamento: 17/07/2023