Agricoltura

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Il comparto agricolo rappresenta, insieme a quello edile, uno dei settori con il maggior numero di infortuni gravi e mortali.

Per questo motivo rientra tra le aree prioritarie del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025.

L'Unità Operativa Complessa (UOC) SPISAL dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana è impegnata, in ambito regionale, nello sviluppo di un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) dedicato, con l’obiettivo di promuovere azioni di assistenza, vigilanza e valutazione di efficacia degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Il PMP rappresenta uno strumento di autovalutazione per i Datori di Lavoro delle imprese agricole e i lavoratori autonomi, utile ad una corretta gestione dei rischi e ad elevare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il PMP rappresenta uno strumento di autovalutazione per i Datori di Lavoro delle imprese agricole e i lavoratori autonomi, utile ad una corretta gestione dei rischi e ad elevare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dedicata ai Piani Mirati di Prevenzione (PMP).

Attività di controllo e vigilanza

Le attività di controllo e vigilanza in ambito agricolo comprendono sopralluoghi ispettivi finalizzati a:

  • individuare e accertare la presenza di fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • verificare l'adozione di cautele da parte dei Datori di Lavoro e dei lavoratori autonomi;
  • prescrivere, in caso di non conformità, l’attuazione di interventi correttivi per eliminare o ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali.

Considerata la peculiarità del territorio e l'elevato numero di infortuni riconducibili al comparto agricolo, la selezione delle aziende da sottoporre a vigilanza avviene alla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali.

La mission del servizio SPISAL consiste nel promuovere azioni rivolte ad aumentare la cultura della sicurezza mediante interventi di informazione e formazione alle aziende e ai lavoratori, durante le attività di controllo e vigilanza sul campo. 

Obblighi del Datore di Lavoro e del titolare di attività agricola

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – si applica alle aziende agricole che impiegano:

  • lavoratori subordinati (fissi, occasionali, stagionali, minori o familiari con vincolo di subordinazione);
  • lavoratori autonomi, inclusi i coltivatori diretti e i soci di società semplici operanti nel settore agricolo.
    L’articolo 21 del D.Lgs. 81/08 stabilisce per questi ultimi due obblighi fondamentali:
    • utilizzare macchine e attrezzature conformi alla normativa di sicurezza;
    • munirsi e utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati.

In sintesi i Principali obblighi del Datore di Lavoro e del titolare di un’attività agricola sono:

  • Valutazione dei rischi con redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Nominare:
    • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
    • il Medico Competente (se ne emerge la necessità dalla valutazione dei rischi),
    • gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.
  • Garantire ambienti di lavoro conformi ai requisiti igienico-strutturali.
  • Disporre di macchine e attrezzature conformi, dotate di dispositivi di protezione e marcatura CE (se costruite dopo il 1996). Obblighi applicabili anche ai coltivatori diretti senza lavoratori subordinati o collaboratori familiari
  • Adottare misure di prevenzione e protezione adeguate ai rischi individuati.
  • Usare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Obblighi applicabili anche ai coltivatori diretti senza lavoratori subordinati o collaboratori familiari.
  • Garantire informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici.
  • Assicurare l’abilitazione all’uso delle attrezzature secondo l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Obblighi applicabili anche ai coltivatori diretti senza lavoratori.
  • Garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del medico competente.

Lavoratori stagionali

Per l’impiego di lavoratori stagionali, il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 (Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Agricole) – emanato ai sensi dell’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/2008 – introduce semplificazioni in materia di:

  • informazione
  • formazione
  • sorveglianza sanitaria

Verifiche ispettive

L’imprenditore agricolo è tenuto a:

  • consentire l’accesso ai luoghi di lavoro al personale di vigilanza del SPISAL;
  • esibire la documentazione richiesta, custodita in forma cartacea presso l’unità produttiva o disponibile in formato digitale.

Il personale incaricato è costituito dai Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL), debitamente identificati al momento dell’accesso.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2025