SPISAL - Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambiti Lavoro
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L’amianto è un insieme di minerali a struttura microcristallina e di aspetto fibroso, il cui impiego è stato vietato con la Legge 27 marzo 1992, n. 257, poiché riconosciuto come sostanza cancerogena.
La pericolosità dell’amianto deriva dalla capacità del materiale di rilasciare fibre che, se inalate, possono rappresentare un rischio per la salute umana.
La semplice presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo, purché il materiale sia integro e non venga danneggiato o manomesso.
Al contrario, quando i materiali risultano deteriorati o in cattive condizioni, può verificarsi la dispersione di fibre e diventa necessario attuare un programma di controllo e manutenzione volto a ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Sommario
Responsabilità del proprietario
Il proprietario dell'immobile e/o chi svolge un'attività all'interno dell'edificio deve designare un responsabile per il controllo e la manutenzione, al quale spetta la valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell'aria. In relazione agli esiti della valutazione del rischio, si devono mettere in atto gli interventi necessari che possono consistere dal semplice controllo periodico fino alla bonifica.
Linee guida regionali
La Regione Veneto, con D.G.R. n. 265 del 15 marzo 2011, ha pubblicato delle Linee guida (Allegato A) che propongono due metodi per la valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto:
- Amianto friabile: può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale ed è pertanto più pericoloso, in quanto tende a liberare facilmente fibre.
- Amianto compatto: presenta una bassa tendenza al rilascio di fibre, risultando meno pericoloso in condizioni di buona conservazione.
Interventi di demolizione o rimozione
Nel caso di lavori di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto:
- il Datore di Lavoro dell’impresa incaricata (che deve essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali, categoria 10A o 10B) è tenuto a redigere un Piano di Lavoro;
- il Piano deve indicare le misure di prevenzione e protezione da adottare all’atto della bonifica per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale.
Il Piano di Lavoro deve essere trasmesso, entro 30 giorni dalla data d’inizio dei lavori, all’indirizzo PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it
Tale obbligo non sussiste nei casi di urgenza previsti al punto 5 dell’Allegato A della D.G.R. 265/2011 della Regione Veneto.
Il documento deve contenere i requisiti minimi stabiliti dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e dal citato allegato regionale.
Amianto in matrice friabile
Per gli interventi su amianto in matrice friabile, la ditta esecutrice deve attenersi a quanto previsto dal D.M. 6 settembre 1994, e contattare preventivamente il Servizio SPISAL per l’esecuzione delle seguenti attività:
- Prova fumi
- Verifica visiva
- Campionamento aggressivo
Si precisa che il Servizio SPISAL non effettua campionamenti: è pertanto necessario rivolgersi a un laboratorio accreditato per l’esecuzione delle analisi.Se i risultati del campionamento evidenziano una concentrazione di fibre/L inferiore a 2 ff/L, viene rilasciato il certificato di restituibilità e l’area può essere rioccupata.Tali attività rientrano tra le prestazioni a pagamento, come previsto dal tariffario regionale, e sono a carico del committente dei lavori.
Lavori di manutenzione
Nel caso di interventi di manutenzione su impianti, macchinari, apparecchi coibentati o sistemi di trasporto contenenti amianto, è obbligatorio predisporre una notifica i cui contenuti sono indicati all’art. 250 del D.Lgs. 81/08.
La notifica deve essere inviata all’indirizzo PEC protocollo.aulss2@pecveneto.it entro 24 ore dall’inizio dei lavori.
Tecniche di bonifica
Si ricorda che gli interventi di bonifica ai sensi del D.M. 06/09/1994 mediante la tecnica dell'incapsulamento, devono essere effettuati da imprese iscritte all'albo Gestori Ambientali.