SPISAL - Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambiti Lavoro
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Il settore edilizio rappresenta, insieme a quello agricolo, uno dei comparti in cui si concentra il maggior numero di infortuni gravi e mortali. Per tale motivo rientra tra le aree prioritarie del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).
La Regione Veneto definisce un numero minimo di cantieri e aziende agricole da ispezionare per ciascuna provincia.
Tra le attività dell'Unità OPerativa Complessa (UOC) SPISAL dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana rientra l’area tematica dedicata all’edilizia e alla prevenzione degli infortuni nei cantieri.
In attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2021-2025, il Servizio realizza uno specifico Piano Mirato di Prevenzione (PMP) per il settore edilizio, finalizzato a sensibilizzare e monitorare l'adempimento agli obblighi in materia antinfortunistica sia del committente/responsabile dei lavori, del Coordinatore in Fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore in Fase di Esecuzione (CSE).
Gli strumenti operativi previsti comprendono schede di autovalutazione e questionari trasmessi dal Servizio SPISAL ai soggetti interessati nei cantieri selezionati.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata al PMP.
La missione del Servizio SPISAL consiste nel promuovere e aumentare la cultura della sicurezza attraverso attività di informazione, formazione alle aziende e ai lavoratori, durante le attività di controllo e vigilanza sul campo.
Sommario
Definizione di “Cantiere edile”
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, e dell’Allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per “cantiere edile” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Obblighi del committente/responsabile dei lavori
Per committente si intende il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti.Il committente può delegare parte delle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a un responsabile dei lavori, formalmente incaricato.
Notifica preliminare
Nei cantieri in cui è prevista:
- la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, oppure
- l’attività di una sola impresa con un’entità presunta di lavoro pari o superiore a 200 uomini-giorno,
è obbligatoria la trasmissione della notifica preliminare.La notifica deve essere inviata alla Azienda ULSS competente per territorio e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Dal 2023, la Regione Veneto ha attivato il Portale Cantieri, che consente di caricare online la notifica preliminare semplificando gli adempimenti burocratici.
Nomina del CSP e del CSE
Quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare:
- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
Nella fase di affidamento dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, in conformità a quanto previsto dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, accertando:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con oggetto sociale coerente con la tipologia di lavori da eseguire;
b) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o autocertificazione (art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008);
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);d) Dichiarazione di non essere destinatari di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
Riferimenti normativi
Le informazioni sopra riportate costituiscono una sintesi dei principali obblighi vigenti in materia di salute e sicurezza nel settore edile.
Per un approfondimento completo si raccomanda la consultazione del D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili).