Il D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 disciplina nell’ordinamento italiano la protezione della persona (c.d. whistleblower) che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o divulga o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Chi può segnalare
I soggetti che possono segnalare, divulgare o denunciare all’autorità giudiziaria sono:
Condotte oggetto di segnalazione o denuncia
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, e che consistono in:
non sono oggetto di segnalazione whistleblowing:
Come segnalare
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i seguenti canali: canali interni all’Azienda, canale sterno (ad ANAC), divulgazioni pubbliche o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Canali interni
L’Azienda, titolare del trattamento dei dati, con il Regolamento adottato con DDG n. 1413 del 13.07.2023, definisce il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
L’Azienda individua quale soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT, nella valutazione delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti individuati preventivamente con atto deliberativo. Il RPCT e tali eventuali ulteriori soggetti sono autorizzati al trattamento dei dati.
Il segnalante può presentare una segnalazione interna mediante:
Qualora, in ambito aziendale, la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, è necessario che questi trasmetta la segnalazione al RPCT aziendale entro 7 giorni dal suo ricevimento, mantenendo il massimo riserbo su quanto appreso, al fine di consentire l’applicazione delle tutele previste per il whistleblower, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.
Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si trovi in posizione di conflitto di interessi in relazione alla segnalazione da presentare o presentata, la stessa può essere effettuata mediante servizio postale o posta interna (cartacea) o segnalazione orale al Direttore della UOC Affari Generali e Legali.
Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il termine per la definizione dell’istruttoria e per fornire riscontro alla segnalazione è di 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.
Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, questi si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione.
Canale esterno
Il segnalante può presentare una segnalazione esterna ad ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11) se, al momento della sua presentazione:
non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Divulgazione pubblica
Il segnalante può rende di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:
Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.Lgs. n. 24/2023.
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica
Condizioni per la segnalazione
Ragionevolezza e buona fede del segnalante: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Valutazione dell'interesse pubblico: le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica.
Tutele
Tutela della riservatezza
Protezione dalle ritorsioni
La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all’Autorità nazionale anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11) che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità spetta all’autorità giudiziaria.
Prova della ritorsione
ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.
Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti
La protezione si applica anche:
Non punibilità dei segnalanti
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
Misure di sostegno
È istituto presso l'ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11) l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Perdita delle tutele
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona segnalante o denunciante non sono garantite le tutele previste e alla stessa è irrogata una sanzione disciplinare.
Inoltre, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Struttura Responsabile produzione del dato:
Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza