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Disciplina per il dipendente che segnala fatti illeciti

Amministrazione Trasparente

Il D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 disciplina nell’ordinamento italiano la protezione della persona (c.d. whistleblower) che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o divulga o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Chi può segnalare
I soggetti che possono segnalare, divulgare o denunciare all’autorità giudiziaria sono:

  • dipendenti dell’Azienda, compreso il personale in posizione di comando, distacco o altra situazione analoga;
  • lavoratori subordinati e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Azienda;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
     

Condotte oggetto di segnalazione o denuncia
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (quali, a titolo esemplificativo, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Sato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • violazioni del diritto dell’Unione europea, come meglio definito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023.

non sono oggetto di segnalazione whistleblowing:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale;
  • contestazioni che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Come segnalare
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i seguenti canali: canali interni all’Azienda, canale sterno (ad ANAC), divulgazioni pubbliche o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Canali interni
L’Azienda, titolare del trattamento dei dati, con il Regolamento adottato con DDG n. 1413 del 13.07.2023, definisce il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

L’Azienda individua quale soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT, nella valutazione delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti individuati preventivamente con atto deliberativo. Il RPCT e tali eventuali ulteriori soggetti sono autorizzati al trattamento dei dati.

Il segnalante può presentare una segnalazione interna mediante:

  • specifico sistema informatico per le segnalazioni di Whistleblowing
  • le quali vengono trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Al momento dell’invio della segnalazione viene generato un codice identificativo che consente al segnalante di accedere nuovamente alla stessa attraverso lo specifico sistema applicativo informatico;
  • servizio postale o posta interna (cartacea) indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per garantire la riservatezza è necessario che la denuncia venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale” e specifichi preferibilmente che si tratta di segnalazione di whistleblowing;
  • segnalazione orale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, telefonicamente attraverso linea telefonica non registrata o nel corso di un incontro. Nel primo caso il RPCT documenta per iscritto la conversazione, mediante resoconto dettagliato, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione. Nel secondo caso, il RPCT redige apposito verbale dell’incontro, che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

Qualora, in ambito aziendale, la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, è necessario che questi trasmetta la segnalazione al RPCT aziendale entro 7 giorni dal suo ricevimento, mantenendo il massimo riserbo su quanto appreso, al fine di consentire l’applicazione delle tutele previste per il whistleblower, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si trovi in posizione di conflitto di interessi in relazione alla segnalazione da presentare o presentata, la stessa può essere effettuata mediante servizio postale o posta interna (cartacea) o segnalazione orale al Direttore della UOC Affari Generali e Legali.

Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il termine per la definizione dell’istruttoria e per fornire riscontro alla segnalazione è di 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora, a seguito dell’attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, questi si rivolge immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione.

Canale esterno
Il segnalante può presentare una segnalazione esterna ad ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11) se, al momento della sua presentazione:

non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica
Il segnalante può rende di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica

Condizioni per la segnalazione
Ragionevolezza e buona fede del segnalante: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Valutazione dell'interesse pubblico: le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica.

Tutele

Tutela della riservatezza

  • L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e all’accesso civico generalizzato;
  • la legge prevede altresì specifiche tutele in caso di procedimento penale, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e procedimento disciplinare;
  • la protezione della riservatezza è estesa, con le medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, all'identità dei facilitatori e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Protezione dalle ritorsioni
La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all’Autorità nazionale anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11) che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità spetta all’autorità giudiziaria.

Prova della ritorsione
ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l’assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti
La protezione si applica anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non punibilità dei segnalanti
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

  • coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
  • relative alla tutela del diritto d’autore o
  • alla protezione dei dati personali ovvero

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Misure di sostegno
È istituto presso l'ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11) l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Perdita delle tutele
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona segnalante o denunciante non sono garantite le tutele previste e alla stessa è irrogata una sanzione disciplinare.

Inoltre, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

 

Struttura Responsabile produzione del dato:
Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza

Ultimo aggiornamento: 27/05/2024