Accesso Civico

Amministrazione Trasparente

Accesso civico semplice e accesso civico  generalizzato

L’accesso civico semplice sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Azienda abbia eventualmente omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo a norma di legge o di regolamento.

L’accesso civico generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati o documenti detenuti dall’Azienda, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti a regime di riservatezza e/o a limitazioni di altra natura, ai sensi dell’art. 5 - bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Finalità dell'accesso civico
La finalità dell’accesso civico – semplice o generalizzato – disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza) è quella di promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni

Legittimazione soggettiva del richiedente l'accesso civico
L’esercizio dell’accesso civico semplice o generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto a legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può pertanto esercitare tale diritto, anche in assenza di un interesse giuridicamente rilevante ed indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Richiesta di accesso civico
L’istanza di accesso civico non necessita di alcuna motivazione da parte del richiedente ed è gratuita, fatto salvo l’eventuale rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali, nei casi di rilascio al richiedente di documenti in formato elettronico o cartaceo.

La richiesta di accesso civico semplice va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Azienda.

La richiesta di accesso civico generalizzato va indirizzata al responsabile della struttura competente per materia e/o detentore dei dati, documenti o informazioni oggetto dell’istanza medesima o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

Conclusione del procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accesso civico generalizzato, tale termine è aumentato se viene effettuata comunicazione agli eventuali controinteressati. 

In caso di accoglimento, il responsabile del procedimento, se si tratta di accesso civico semplice, provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti, comunicandolo al richiedente con indicazione del relativo collegamento ipertestuale oppure, se si tratta di accesso civico generalizzato, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti oggetto dell’istanza.

Le tutele 
Potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990

Nelle ipotesi di accesso civico semplice, nei casi di inerzia del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o nelle ipotesi di accesso civico generalizzato, nei casi di inerzia del responsabile della struttura competente, il richiedente, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Nei casi di inerzia o diniego totale o parziale o differimento dell'accesso civico generalizzato, il richiedente – o nei casi di accoglimento dell’istanza, il controinteressato, – entro 30 giorni dal ricevimento della decisione o decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni.

Ricorso al difensore civico
Il richiedente o il controinteressato, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione o decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, possono altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Ricorso al TAR
Avverso ogni decisione dell’Azienda, del difensore civico o del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il ricorrente o il controinteressato - entro 30 giorni - possono proporre ricorso al TAR.

Ulteriori Riferimenti normativi
Determinazione ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” 

Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico semplice e generalizzato ai dati, informazioni.

 

Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Affari Generali e Legali

 

Ultimo aggiornamento: 09/11/2023